Art. 43.
(Opposizioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che le opposizioni

 

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siano strutturate secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) opposizione di merito, avente ad oggetto le contestazioni relative al diritto sostanziale tutelato dal processo esecutivo da proporre, nell'espropriazione, non posteriormente all'espletamento della vendita forzata;

          b) opposizione di rito, avente ad oggetto le contestazioni relative al processo esecutivo, ivi comprese quelle attinenti al titolo esecutivo e alla pignorabilità dei beni, con la individuazione di termini perentori per la proposizione della stessa, correlati alla natura della contestazione, da proporre con reclamo al collegio, disciplinato in maniera analoga al reclamo cautelare, e con la possibilità per il collegio di sospendere l'ulteriore corso dell'esecuzione in relazione al proposto reclamo;

          c) opposizione proponibile dai terzi che facciano valere diritti sul bene coinvolto nell'esecuzione, esperibile anche nell'esecuzione in forma specifica, individuando i termini per la proposizione della stessa, gli eventuali limiti probatori e gli effetti della vendita forzata;

          d) opposizione al piano di riparto, nella quale si converte l'opposizione di merito, ove la vendita abbia luogo.